Compravendita e passaggio di proprietà del cavallo
Avv. Michela Masoero – Horses and Law
I cavalli sono naturalmente muscolosi. La loro straordinaria muscolatura è il risultato di secoli di selezione
Spesso si sente dire “il cavallo è mio perché è intestato a me”, oppure “non ha pagato il cavallo quindi non ho fatto il passaggio di proprietà ed è ancora mio”.
Il passaggio di proprietà del cavallo è cosa ben distinta dall’atto di compravendita e i due aspetti non devono essere confusi. Il cavallo viene venduto/acquistato mediante un contratto tra due persone. Il contratto può essere anche verbale, configurandosi con la vecchia ‘stretta di mano’. In quel momento nascono degli obblighi giuridici: l’acquirente ha l’obbligo di pagare il cavallo, il venditore ha l’obbligo di consegnare il cavallo. Entrambe le azioni sono inderogabili.
Per il venditore sorge però un onere ulteriore, quello del passaggio di proprietà del cavallo. Questo onere nasce da una normativa secondaria, il Decreto 30 settembre 2021, creato per regolare la Banca Dati Nazionale degli Equidi (la loro presenza sul territorio, i loro spostamenti, eccetera).
All’art.5 comma 11 leggiamo che ‘Per il passaggio di proprietà dell’equino, il proprietario cedente, o i proprietari in caso di comproprietà, deve comunicare la vendita o la cessione dell’animale entro sette giorni dall’evento con le modalità definite al capitolo 17 dell’allegato A.’
Ciò significa appunto che il venditore ha l’obbligo di effettuare le pratiche per il passaggio di proprietà del cavallo entro sette giorni dalla vendita. Il passaggio di proprietà è quindi un onere successivo, dettato dalla normativa italiana per meglio monitorare la proprietà degli equidi e le relative responsabilità che ne conseguono, ma non costituisce in alcun modo un contratto di vendita.
Ciò in quanto i cavalli in Italia sono ancora considerati, per legge, come beni mobili non registrati. Da qui ne consegue che la loro vendita viene disciplinata dal codice civile, che sovrasta ogni normativa inferiore, come appunto il Decreto che impone il passaggio di proprietà.
Precisazione: La ‘vendita’ del cavallo comporta uno scambio di denaro, ma la ‘cessione’ della proprietà non sempre prevede uno scambio di denaro, comunque non per obbligo. Di fatto, la normativa sul passaggio di proprietà parla di ‘cessione dell’equino’, non esclusivamente di vendita.
In conclusione: il passaggio di proprietà, salvo che non sia pattuito diversamente tra le parti, deve avvenire immediatamente a seguito della vendita, anche qualora il cavallo non sia stato pagato.
Un cavallo può anche essere ceduto senza scambio di denaro, oppure regalato (per esempio, il caso di un genitore che regala il cavallo al proprio figlio).
Perciò, il cavallo può essere acquistato da una persona, ma intestato a un’altra.
Oppure, accade semplicemente che l’acquirente scelga di cedere la proprietà del cavallo ad altri senza scambio di denaro. Il passaggio di proprietà costituisce un onere quando si vende un cavallo, ma anche quando lo si cede senza scambio di denaro e, soprattutto, non rappresenta un contratto di compravendita, ma esclusivamente la definizione del cambio della proprietà dell’equide.