Un contratto a tutti gli effetti
Avv. Michela Masoero – Horses and Law
horsesandlaw@gmail.com – www.horsesandlaw.it
Di trasporto cavalli si sente sempre molto parlare. In genere, però, si parla della normativa relativa a chi può trasportare i cavalli, su quale mezzo etc. Affidare i cavalli a un trasportatore significa concludere un ‘contratto di trasporto’.
Di fatto, abbiamo un trasportatore (vettore) che si impegna a trasferire un cavallo da un luogo a un altro, applicando le norme generali sul contratto di trasporto (art. 1678 Codice Civile) e le specifiche normative europee sulla tutela degli animali vivi, come il Regolamento UE 1/2005.
Ciò comporta doveri e diritti per entrambe le parti.
Non esistendo ancora una normativa ad hoc specifica per il mondo equestre, il contratto di trasporto cavalli deve essere assimilato al contratto di trasporto di beni mobili.
Per contratto di trasporto si intende, ai sensi dell’art. 1678 codice civile, il contratto con il quale una parte (c.d. vettore) si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire cose da un luogo all’altro.
Il contratto di trasporto è un contratto consensuale a prestazioni corrispettive, ed è oneroso e a forma libera.
‘Contratto consensuale’: l’accordo tra le parti è sufficiente per la nascita del contratto e delle relative obbligazioni.
‘A prestazioni corrispettive’: entrambe le parti hanno un’obbligazione.
‘Contratto oneroso’ significa che è previsto il pagamento di un costo per il servizio.
‘Contratto a forma libera’ significa che non è necessario un contratto scritto, ma è sufficiente la cosiddetta ‘stretta di mano’, nel cui caso si ha un contratto verbale.
Il mittente (proprietario del cavallo) è colui che, versando un corrispettivo, ha diritto alla prestazione del trasporto.
Il vettore (trasportatore), invece, è colui che deve trasferire i beni che gli vengono consegnati da un luogo all’altro, per consegnarli alla persona indicata e nel luogo stabilito.
Da questo contratto ne conseguono oneri, diritti e responsabilità.
Il proprietario del cavallo è responsabile:
Della consegna del cavallo in condizioni fisiche e di benessere tali da poter essere trasportato.
Dei documenti del cavallo: che siano in regola, e con anche le certificazioni sanitarie necessarie.
Deve fornire i documenti per il trasporto del cavallo (mod.4, traces, etc.).
Deve fornire indicazioni al trasportatore su accortezze cui deve prestare attenzione.
Il trasportatore, invece, avrà una serie di responsabilità per il trasporto dell’animale. Come rilevabile dal Regolamento (CE) n.1/2005, il trasportatore in conto terzi è responsabile del benessere del cavallo, ma esclusivamente in relazione alle condizioni di viaggio dell’animale.
Il trasportatore è responsabile di:
Idoneità del mezzo (pulizia, controlli sanitari, idoneità a seconda della lunghezza del viaggio, pavimentazione adeguata, rampa adeguata, divisori, areazione, etc.).
Documentazione necessaria del mezzo.
Accertarsi che gli vengano consegnati i documenti di trasporto del cavallo (mod.4, traces, etc.).
Benessere del cavallo nel corso del viaggio: non viaggiare con temperature elevate, prevedere percorsi lineari e non accidentali, guida del veicolo (evitare brusche frenate, curve veloci, etc..); preferire orari senza traffico, informarsi su eventuali chiusure di strade o trafori, etc.
La salita e la discesa del cavallo: accertarsi che la rampa non sia scivolosa e utilizzare cautela nella salita e nella discesa, accertarsi che l’atterraggio sia su fondo non scivoloso.
Da ciò ne deriva che il trasportatore è responsabile di un danno a un cavallo durante il trasporto se conseguenza di negligenza, imperizia o imprudenza, o per inosservanza della normativa.
Per esempio, se le condizioni del mezzo non sono adeguate, oppure qualora il trasportatore non agisca con la dovuta diligenza e perizia.
Il trasportatore non potrà ritenersi responsabile di un danno arrecato ad un cavallo in conseguenza di un caso fortuito.
Ad esempio, non sarà responsabile per un infortunio a seguito di un calcio del cavallo nel corso del viaggio considerando la natura imprevedibile del cavallo.
Responsabilità del trasportatore nella scuderizzazione dei cavalli
Il proprietario può richiedere che il trasportatore consegni il cavallo un giorno dopo l’arrivo a destinazione.
Il trasportatore sarà quindi responsabile del cavallo anche nel momento di stallo.
Dovrà premunirsi di un posto adeguato dove scuderizzare, di somministrare acqua e cibo ai cavalli, e provvedere anche a momenti di passeggiata e movimento.
Il viaggio è di lunghezza tale da dover prevedere una o più soste nel corso del tragitto. Il Regolamento CE n.1/2005 prevede che in caso di viaggi di lunga durata i cavalli necessitano di intervalli regolari.
In linea generale le soste devono avvenire ogni 8 ore (il periodo di viaggio può essere allungato di due ore se nell’interesse dell’animale).
In questo caso, il trasportatore è responsabile dei cavalli anche nei momenti di sosta.
Potrà richiedere al proprietario di prenotare anticipatamente la scuderia di sosta, oppure vi provvede lui stesso. In ogni caso, prima della partenza deve assicurarsi che gli stalli siano prenotati e adeguati ai cavalli.