Testo di Horses & Law
Ogni nostro articolo è basato su situazioni realmente accadute e giuridicamente studiate a tal fine. Oggi, la questione che affrontiamo è fondata su un evento accaduto alla sottoscritta ad inizio dell’anno. Le conseguenze sono state giuridicamente studiate e le stiamo ancora oggi affrontando.
Nel corso del Toscana Tour 2023, al rientro dalla doccia con la cavalla alla lunghina, mentre percorrevamo la corsia dove avevamo i box, un tombino in scuderia ha ceduto sotto la zampa della cavalla, con la conseguenza che questa vi è caduta dentro con l’anteriore. Il tombino in questione era in cemento e legno, quindi non scivoloso, e alla vista stabile considerata anche la collocazione.
La cavalla è stata soccorsa dai veterinari di servizio presso l’Arezzo Equestrian Centre, i quali hanno svolto un ottimo lavoro, con la presenza e sotto la supervisione di stewards e veterinari FEI [la loro presenza è necessaria in eventi simili affinchè controllino le circostanze etc.].
Al termine dell’operazione ho chiesto di inviarmi il conto dei professionisti, quale amazzone e responsabile della cavalla [il proprietario è responsabile del cavallo e delle spese per le cure al medesimo: se egli non è presente è responsabile l’atleta].
I veterinari e gli stewards risposero di non preoccuparmi, che al conto avrebbe pensato l’assicurazione, essendo il tutto accaduto nel corso di un evento FISE e FEI [l’evento si è verificato all’interno del circolo ippico e non per cause dovute a persone terze etc..].
Il giorno successivo la cavalla è stata riportata a casa, per evitarle ulteriori stress, necessitando così di un trasporto fuori programma [e la relativa spesa].
Da lì è iniziata la trafila di visite veterinarie, cure e assistenza in scuderia, con l’ovvia conseguenza delle spese che iniziavano ad accumularsi, oltre allo sconforto per l’incidente [nell’immediato il responsabile del cavallo ha l’onere di sostenere le spese necessarie, anche se avrà poi titolo per un risarcimento].
La situazione della cavalla non era bella, il danno riportato non sarebbe stato permanente ma la caduta nel tombino aveva causato – oltre alla ferita lacero contusa sullo stinco e sul pastorale – una grave periostite che provocava zoppia evidente.
Dopo due mesi di riposo totale, controlli radiografici ed esami ecografici, costanti visite veterinarie, terapia laser e giornaliera terapia elettromagnetica grazie all’utilizzo della stinchiera Bemer Italia, nel corso del terzo mese la cavalla poteva riprendere gradatamente l’attività fisica.
Ovviamente per riprendere a saltare è servito altro tempo, ancora di più per le gare, a maggior ragione per ritornare sui campi di gara di prima. La forma fisica sta tornando solo ora dopo cinque mesi.
Conseguenza: competizioni, crescita della cavalla e del binomio interrotte e spese giunte a dismisura, tra cui la fattura del veterinario di servizio al momento dell’accaduto [anche se si ha diritto al risarcimento dei danni per l’accaduto, il veterinario può esigere il pagamento della fattura dal proprietario, che sarà poi risarcito, oppure può attendere il pagamento all’esito della pratica].
Ed eccoci al punto odierno: chi è responsabile per l’accaduto? In capo a chi cade l’onere delle spese? Si ha diritto a un risarcimento? La segreteria del comitato organizzatore disse di aver inviato in Federazione la richiesta di apertura del sinistro.
Trascorse alcune settimane dall’accaduto [le aperture dei sinistri richiedono sempre alcuni giorni], chiesi informazioni alla Federazione – Ufficio Assicurazioni, ove risposero che non esiste un’assicurazione a tutela dei cavalli.
Sorvolando per il momento circa la ‘non copertura’ dei cavalli negli sport ‘equestri’, mi dissero che potevano far intervenire l’assicurazione Responsabilità Civile Terzi, qualora io avessi avanzato richiesta di risarcimento del danno nei confronti del Centro Ippico.Così ho fatto. [ Si prepara una lettera con cui si spiega l’accaduto e si specifica di voler ottenere il risarcimento del danno, poi la si spedisce a mezzo PEC o posta raccomandata].
Il centro ippico ha così richiesto l’apertura del sinistro come RC Terzi [la RC Terzi copre l’assicurato, ossia il centro ippico, per i danni involontariamente causati a terzi].
Ogni sinistro giunto a FISE è gestito da MagGroup (MagConsulting), ma in questi casi serve un passaggio ulteriore. L’ufficio sinistri di MagGroup comunicava che il sinistro sarebbe stato gestito da DWF Claims perchè trattasi di assicurazione contro terzi.
Ed ecco l’inizio delle richieste di documenti, referti, fatture, testimonianze, etc..cui rispondevo prontamente [considerate le lunghe tempistiche burocratiche è utile non tardare nelle risposte. È necessario essere precisi con la raccolta dei referti veterinari, le fatture delle spese e delle testimonianze].
Come detto sopra, ho inviato richiesta di risarcimento del danno al Centro Ippico. Il risarcimento del danno cade in capo a loro poiché la manutenzione delle strutture, degli impianti e della sicurezza all’interno degli stessi, è onere del centro organizzatore.
Ai sensi dell’art. 2043 codice civile «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». Dalla norma si legge ‘doloso o colposo’: nel caso odierno si tratta di un evento colposo, ossia dovuto a negligenza, imperizia o imprudenza dell’agente.
Pertanto, il centro ippico può richiedere la manleva (ossia la copertura) da parte della compagnia assicurativa [le assicurazioni non coprono quando c’è il dolo, ossia quando l’evento è stato provocato intenzionalmente].
Quali danni può richiedere il proprietario del cavallo?
Un incidente come quello descritto ha comportato spese per il veterinario di servizio, per il trasporto urgente, per le visite veterinarie successive, per le radiografie, gli esami ecografici, per i trattamenti chiropratici in ripresa, per la terapia laser ed elettromagnetica, per bendaggi vari, per antidolorifici, antibiotici e gastroprotettori.
Questo è ciò che viene definito danno patrimoniale. Tuttavia, il proprietario ha diritto anche al risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nel danno comportato dallo stop della cavalla, che ha certamente implicato rinunce a competizioni, come l’interruzione della crescita agonistica, e ovviamente dallo stress dovuto al dover assistere all’incidente e alle conseguenze.
Come si conclude la vicenda giuridica?
Esistono tre opzioni per la definizione.
– Prima opzione: si verifica quando il centro ippico accetta di risarcire il danno direttamente, o quantomeno apre una trattativa circa la somma richiesta.
– Seconda opzione: se il centro ippico, come nel caso di specie, richiede l’intervento della compagnia assicurativa, si attende l’esito della pratica. Se si conclude in modo positivo, si ottiene il risarcimento.
– Terza opzione: se la compagnia assicurativa decide per motivi vari di non coprire il sinistro e non si trova un accordo con il centro ippico, si inizia un’azione giudiziaria nei confronti del centro ippico, con il deposito dell’atto di citazione davanti al Tribunale competente per poi proseguire con lo svolgimento del processo.
Nel nostro caso, l’Arezzo Equestrian Centre si è rivolto all’assicurazione della Federazione Italiana Sport Equestri, la quale solo in questi giorni ha comunicato di non voler risarcire, in quanto ritiene l’evento come ‘fortuito’ (casuale), determinato da cause estrinseche non conoscibili.
La spiegazione della motivazione non lascia comprendere se sia stato inteso come ‘casuale e non prevedibile’ che un cavallo passi sopra un tombino (in cemento e legno quindi non scivoloso) posto nella corsia in un tratto obbligato per il rientro al box, oppure se sia ‘casuale e non prevedibile’ il cedimento del tombino che vista la collocazione avrebbe dovuto essere ‘in sicurezza’ e adatto alla presenza di cavalli.
Pertanto, procediamo giudizialmente affinchè sia il Giudice a pronunciarsi a riguardo.
Con l’occasione, è doveroso porgere i più sinceri ringraziamenti ai veterinari e a tutti i professionisti che hanno fatto in modo che la cavalla si riprendesse. •